A tutto il personale in servizio in questo istituto scolastico
Albo on line
Amministrazione trasparente
Oggetto: Direttiva sulla Vigilanza degli alunni – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;
- VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO l’art. 25 del Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;
- RICHIAMATO interamente il Regolamento d’Istituto vigente;
EMANA
la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l’A.S. 2024/25 e le relative misure organizzative, nel rispetto del vigente Regolamento d’Istituto di cui di seguito si riporta uno stralcio:
Art. 29 – Vigilanza degli studenti
A tutto il personale, ciascuno per le proprie competenze, spetta l’obbligo della vigilanza agli studenti. Nei 5 minuti che precedono l’inizio delle lezioni del mattino e del pomeriggio e al termine delle lezioni fino all’uscita dall’Istituto, spetta ai docenti in servizio, ciascuno per il proprio gruppo classe, l’obbligo della vigilanza.
Nel cambio del docente o per momentanea assenza dello stesso, l’obbligo della vigilanza spetta al collaboratore scolastico in servizio al piano.
1) Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica
- Il personale docente ha l’obbligo di vigilare sugli alunni durante il proprio orario di
- L’art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all’uscita.
- La responsabilità per l’inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile.
- Ai sensi dell’art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l’evento.
In merito alla suddetta responsabilità per danni:
- La Corte di cassazione (sentenza 5668 del 18 aprile 2001) ha stabilito che il personale si libera dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta.
- Il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile, sentenza n. 916 del 3 febbraio 1999).
- La Corte dei conti (sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994) ha precisato che l’obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità. Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza e alla sicurezza.
Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall’aula per motivi urgenti, deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico, il quale non può rifiutare l’incarico. Il collaboratore scolastico diventa responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni durante il periodo di vigilanza affidatogli.
2) Vigilanza dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula e dall’aula all’uscita
- All’ingresso dell’edificio scolastico, il collaboratore scolastico presente alle 7.30 effettua vigilanza sugli alunni che entrano nell’istituto per recarsi nelle aule.
- Gli altri collaboratori vigileranno su corridoi e piani, secondo i turni stabiliti.
- I docenti sono tenuti a essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
- È vietato ai genitori accompagnare i figli fino alle aule, salvo espressa
- Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sull’uscita degli alunni, così come i docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni fino al momento dell’uscita dall’Istituto.
3) Compiti dei Collaboratori Scolastici
- Il compito di vigilanza spetta ai docenti, così come ai collaboratori scolastici ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera a, del CCNL 29/11/2007 (Tab. A).
- Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività̀ didattiche e durante l’intervallo e gli spostamenti di aula.
4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti
- I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza.
- I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici.
5) Vigilanza durante l’intervallo
- La sorveglianza durante l’intervallo è affidata al docente in orario, secondo i turni stabiliti, che deve garantire la sicurezza degli alunni sia all’interno delle aule che negli spazi comuni.
- Nel periodo in cui è in vigore l’orario provvisorio e non sono ancora stabiliti appositi turni, ogni docente che abbia terminato l’ora di lezione che precede l’intervallo è tenuto a presidiare l’area nei pressi della propria aula.
- Gli alunni non devono essere lasciati soli né autorizzati a svolgere attività che possano risultare pericolose. La vigilanza deve essere attiva e distribuita su tutta l’area.
6) Vigilanza durante i trasferimenti (aula/palestra/laboratori)
- Tutto il personale collabora nella vigilanza sugli alunni durante i trasferimenti. Gli spostamenti devono essere ordinati e sicuri per prevenire rischi derivanti da una vigilanza Gli studenti hanno l’obbligo di comportarsi educatamente.
7) Uscita temporanea degli alunni dalla classe
- Gli alunni possono uscire dall’aula solo per motivi di assoluta necessità e sempre uno alla volta, ad eccezione di urgenti necessità legate all’attività didattica stabilite dal docente. Il docente è responsabile della loro sorveglianza durante tali uscite e deve preoccuparsi del mancato rientro dello studente nel caso in cui il tempo di uscita sia eccessivo.
- È vietato allontanare gli alunni per motivi disciplinari, in caso di necessità avvisare il collaboratore scolastico per evitare di lasciare non vigilata la classe; lo stesso vale per studenti che siano presi da malore e che saranno accompagnati a telefonare a casa dal collaboratore scolastico.
8) Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”
- Gli alunni con difficoltà particolari, incapaci di autoregolarsi, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario.
9) Entrate posticipate
- Gli alunni che arrivano in ritardo entrano dall’accesso principale e vengono indirizzati alle aule dal personale scolastico in ingresso, previa autorizzazione del Dirigente o del suo delegato. In caso di ritardi frequenti, il docente deve informare la dirigenza.
10) Uscite anticipate
- Nessun alunno può uscire prima del termine delle lezioni senza specifica autorizzazione del Dirigente o del suo
11) Uso delle attrezzature
- Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza.
- I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all’uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti, annotando sul Registro Elettronico lo svolgimento di questi momenti formativi.
- Il personale scolastico e gli studenti sono tenuti al rispetto dell’apposito Regolamento che si trova affisso nei rispettivi laboratori.
12) Impedimento a essere presenti a scuola
- Tutto il personale scolastico è tenuto a preavvisare in tempo utile, in caso di impedimento, circa l’impossibilità di recarsi a scuola per le normali attività. Il personale non docente avviserà il DSGA che si attiverà TEMPESTIVAMENTE per organizzare le relative sostituzioni, il personale docente avviserà i collaboratori del Dirigente o la Responsabile di plesso di Lomazzo che si attiveranno TEMPESTIVAMENTE per organizzare le relative sostituzioni.
- Il personale docente a disposizione deve sempre controllare il registro delle sostituzioni per vedere se è prevista la sua assistenza ad una classe scoperta. Anche il personale ATA è sempre tenuto al controllo del registro delle sostituzioni.
Pubblicazione e Monitoraggio
- La presente Direttiva sarà pubblicata all’Albo online e nelle sezioni pertinenti del sito web scolastico e di amministrazione trasparente.
- I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il DSGA dovranno vigilare sull’osservanza della Direttiva, segnalando eventuali inadempienze.
Il Dirigente Scolastico
Anna Proserpio
da Alessandro De Luca
Docente